1. INQUADRAMENTO ATTIVITA’
La valutazione preliminare rischio bellico residuale di un determinato sito progettuale, obbligo legislativo diretto, comprende tutte quelle attività preliminari necessarie per definire necessità di prevedere una successiva messa in sicurezza convenzionale su sito o su di una porzione d’area rischio. Abbiamo definito in precedenza gli strumenti messi a disposizione del Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE), quali analisi storiografica, analisi documentale ed analisi strumentale. La bonifica preventiva o precauzionale da ordigni esplosivi comprende il complesso di attività volte a ricercare, localizzare, individuare, scoprire, esaminare, disattivare, o neutralizzare un ordigno inesploso. Gli interventi, in relazione allo scopo che si prefiggono ai fini concorsuali, comprendono: la bonifica occasionale, per motivi connessi con la salvaguardia della vita umana o la pubblica utilità, a seguito del ritrovamento di ordigni esplosivi rinvenuti in superficie o parzialmente interrati. Alle bonifiche occasionali provvedono quotidianamente gli Artificieri dei Reparti del Genio Militare competenti; la bonifica sistematica a scopo preventivo su aree in cui si presume la presenza di ordigni interrati o non individuabili a vista. Si tratta di attività affidata a ditte civili specializzate nel settore avvalendosi del supporto tecnico della Forza Armata (Direzioni Genio Militare e Comandi Genio).
2. INQUADRAMENTO STORICO. Negli ultimi anni in particolare durante le attività di scavo connesse con la realizzazione di opere pubbliche si sono ripetuti con costanza ritrovamenti di ordigni bellici inesplosi. Tale circostanza ha confermato che l’attività di bonifica è utile per garantire i lavoratori dei cantieri temporanei e mobili dal rischio di esplosione derivante dall’attivazione accidentale di ordigni esplosivi residuati bellici, ovviamente nelle aree a rischio bellico residuale documentato. L’ attività di bonifica da ordigni bellici è stata disciplinata esclusivamente dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946 n. 320, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947 n. 1768, che affidava l’intera «organizzazione del servizio» al Ministero della difesa cui compete (articolo 5 D. Lgt n. 320 del 1946) anche la bonifica dei terreni di privati; l’intervento di bonifica può essere svolto dal Ministero della difesa su terreni ed opere dello Stato, di enti diversi dallo Stato od anche di privati, sia con gestione diretta dell’intervento sia affidandolo in appalto ad imprese private; oppure, possono provvedervi i proprietari dei terreni, direttamente o tramite imprese affidatarie. Ciò riguarda la cosiddetta bonifica sistematica perché ogni intervento connesso con l’attività militare o che si rendesse necessario per il ritrovamento occasionale di ordigni di ogni specie non può che competere esclusivamente all’amministrazione della difesa, per l’aspetto tecnico, ed alle prefetture per i loro compiti istituzionali in materia di sicurezza pubblica quando si tratti di interventi occasionali. Una volta superata l’emergenza post bellica, ogni attività edilizia, specie per la realizzazione di grandi opere pubbliche (ferrovie, autostrade, porti, e altro) ha richiesto l’esecuzione di una preventiva bonifica di tutte le aree interessate ai lavori; questo tipo di bonifica sistematica nel nostro paese costituisce di gran lunga l’intervento quantitativamente più rilevante. Nel caso in cui la bonifica non sia effettuata direttamente del Ministero della Difesa, sono come detto la maggioranza dei casi, l’articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale n. 320 del 1946 prescriveva che fosse utilizzato esclusivamente personale specializzato (maestranze e personale dirigente) formato attraverso corsi gestiti dal Ministero della difesa e che l’attività sia svolta comunque osservando le prescrizioni imposte dal Ministero della Difesa. La normativa non conteneva prescrizioni generali che dovevano essere osservate nella esecuzione dell’attività quanto questa veniva svolta direttamente dai soggetti, privati o pubblici, proprietari delle aree da bonificare. Per ovviare a tale lacuna si era instaurata una prassi seguita dai principali enti appaltanti, in particolare dalle Ferrovie dello Stato, per la quale, fra i documenti che disciplinavano lo svolgimento delle attività di bonifica veniva sempre richiamato il capitolato 1984 del Ministero della Difesa – Esercito, direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio, che regolava la bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici, anche nel caso in cui l’ente appaltante non fosse stata l’amministrazione della difesa, prescrivendo, quale condizione essenziale per poter eseguire l’attività di bonifica, che l’impresa fosse iscritta all’albo dei fornitori e appaltatori dal Ministero della Difesa (A. F. A.).
3. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO ATTUALE
La legislazione di riferimento in materia di valutazione rischio bellico residualo in territorio nazionale è rappresentata dalla prima parte della Legge n 177/2012, ribadita dal Parere Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29 dicembre 2015. In materia di bonifica bellica (messa in sicurezza convenzionale) i riferimenti normativi sintetici sono i seguenti: a) D.LGS 66/2010, noto come Nuovo Codice dell’Ordinamento Militare, (G.U. n. 106 del 8-5-2010 – Suppl. Ordinario n. 84) entrato in vigore il 9/10/2010; b) D.LGS 20/2012, emendamento del precedente testo legislativo, che ha parzialmente modificato anche la normativa riferita alle bonifiche dei campi minati e degli ordigni bellici; parte sostanziale del Decreto Legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 è stata abrogata (dall’articolo 2268, n. 258); c) Decreto Intermisteriale n. 82 del 11 maggio 2015, che ha regolamentato e riorganizzato l’intero settore della bonifica bellica. Quindi oggi abbiamo ufficialmente due fasi e due enti di riferimento in territorio nazionale in materia di ordigni residuati bellici, parti integranti del processo integrale di valutazione rischio e successiva messa in sicurezza convenzionale, che interagisco in due fasi procedurali temporalmente distinte:
1.Fase progettuale: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, referente in materia di sicurezza lavoro e quindi anche in tema di valutazione rischio bellico – adeguamento normativo PSC – ruolo CSP – CSE (Organo di controllo: Ispettorato del Lavoro).
2. Fase esecutiva: Ministero della Difesa, referente in materia di messa in sicurezza convenzionale in caso di rischio non accettabile, ente che emette parere vincolante sulle procedure di bonifica ordigni bellici applicabili (Organo di controllo – Uffici BCM)