Premesso che il rischio rinvenimento ordigno residuato bellico è riferibile in primis ad un ambito oggetto (aree specifiche del territorio italiano – Linea Gotica – Triveneto – Monteccasino, ecc..) è chiaramente l’ambito soggettivo applicato, identificato nel concetto di “cantiere” che riveste particolare importanza in sede di valutazione rischi residuali. Il cantiere edile costituisce infatti un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati, ed è caratterizzato da un tasso di mortalità altissimo. Obiettivo della nostra analisi è definire la necessita’ ed il relativo obbligo previsto per legge di valutare il rischio residuo su territorio nazionale derivante dalla possibile presenza d’ordigni residuati bellici inesplosi, dovuta ad attività bellica della Prima Guerra Mondiale ed ai massicci bombardamenti degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, al fine di analizzare gli interventi di natura progettuale ed operativa, seri e credibili, che coinvolgano l’intero processo costruttivo, al fine di definire un cantiere realmente sicuro. In questo senso, la rete legislativa intessuta in Italia per risolvere il fenomeno infortunistico ha costituito un primo modello preventivo finalizzato all’isolamento degli elementi costitutivi il cantiere, e che ha portato sulle orme della Legge n° 51/50, alla produzione di un notevole ventaglio normativo, da leggersi tipo ”istruzioni d’uso” di macchine, attrezzature, luoghi di lavoro, dotazioni di protezione individuale, ecc…Successivamente, il modello indicato dal D.Lgs. n° 626/94, ha configurato il Piano di sicurezza come lo strumento di ricomposizione della frammentazione indotta dal modello precedente, incentrato su una attenta valutazione dei rischi del processo produttivo e dei suoi elementi di singolarità. Dal punto di vista della legislazione in materia di bonifica ordigni residuati bellici non esiste una normativa che obblighi espressamente ad eseguire le attività preventive di bonifica da ordigni bellici, ma sorge inequivocabilmente una responsabilità diretta dovuta alla mancata previsione di una specifica voce della tariffa professionale a carico dei progettisti, ingegneri ed architetti, derivante dalla mancata diligenza nella predisposizione progettuale e dalla relativa mancanza di previsione espressa di tali attività. Quindi andrà prevista la massima diligenza, vista la delicatezza delle operazioni, nel prevedere tali adempimenti che, ove non previsti, comporteranno una specifica responsabilità. E’ decisamente innegabile che nell’approntare un cantiere di carattere edile, stradale, ferroviario, o altro, si può incorrere in un rischio residuo, sempre poco stimato in sede progettuale e spesso in sede esecutiva, consistente nell’attivazione di ordigni esplosivi residuati bellici interrati. Il territorio nazionale è stato sottoposto, pressoché nella sua totalità, ad attività belliche risalenti al 1° e 2° conflitto mondiale, con varie tipologie di bombardamenti aerei, navali ed attività campale. Tali attività che vanno ad intaccare il terreno originario risalente al periodo bellico, possono in qualsiasi momento interferire con un ordigno bellico inesploso, attivandolo. Per questo, tali attività sono definibili a rischio. Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 prevedeva la responsabilità diretta del DL o Responsabile Sicurezza in caso di omissione della valutazione del rischio residuo derivante dalla presenza di un eventuale ordigno inesploso in area cantiere. Il T.U.S. (D.Lgs 81/2008 – art. 15) prevede la valutazione, riduzione od eliminazione di tutti i potenziali rischi presenti a cura del RUP/RDL. Il successivo testo della Legge n 177/2012 individua nella figura del C.S.P. la responsabilità diretta ad eseguire la valutazione del rischio bellico residuo esplicita, con eventuale previsione di successiva messa in sicurezza convenzionale.
MAPPA ZONE MINATE WWII