Dal punto di vista della legislazione vigente in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008 e smi Legge n. 177 – 1/10/2012, T.U.S. Dlgs 81/2008) l’ente pubblico o la stazione appaltante o il proprietario di una determinata area devono procedere ad una valutazione preventiva dei rischi residuali relativi ad una determinata lavorazione od ad un determinato intervento, obbligo diretto attribuito alla figura del C.S.P. dal testo di legge n. 177/2012. Uno dei potenziali rischi residui di un’area progettuale oggetto di futura lavorazione, spesso con previsione di interventi di natura invasiva sul piano campagna originario, è il rischio derivante dall’interferenza prodotta da presenza di ordigni esplosivi bellici inesplosi. Un obbligo associato ad una responsabilità diretta sorge inequivocabilmente anche a carico dei progettisti, ingegneri ed architetti, derivante dalla mancata previsione di una specifica voce della tariffa professionale o dalla mancata diligenza nella predisposizione progettuale o dalla relativa mancanza di previsione espressa di tali attività in sede di progetto (omessa valutazione rischi ascrivibile ad errore progettuale). Il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in da 29 dicembre 2015, a seguito interpello promosso dal C.N.I. (Consiglio Nazionale Ingegneri) conferma integralmente questa impostazione, ribadendo l’obbligo di eseguire la valutazione del rischio bellico residuo in tutte le attività che prevedono scavi su aree progettuali. Armonizzando la legislazione e le normative vigenti in territorio nazionale, al fine di definire l’ambito soggettivo della responsabilità diretta od indiretta, il processo decisionale per la corretta analisi, valutazione del rischio bellico e successiva messa in sicurezza convenzionale del sito di intervento, si sviluppa attraverso le seguenti attività:
a) Analisi storiografica (Studio storico) – Un’ adeguata ricerca (analisi) storiografica intesa ad escludere che il sito su cui insistono i lavori non sia stato interessato da eventi bellici rappresenta condizione sufficiente per determinare l’esclusione della responsabilità a capo dell’esecutore lavori e quindi la non imputabilità della responsabilità in capo al soggetto stesso, in quanto trattasi di causa imprevedibile; non altrettanto si può affermare in caso invece di documentata attività bellica (campale od area) che abbia interessato il sito in esame.
b) Analisi documentale (Studio documentale) – Determinante ai fini della corretta interpretazione e valutazione di tale rischio interferenze è l’analisi dello stato di fatto del sito oggetto di intervento; in particolare la valutazione del grado di antropizzazione post bellico del piano di campagna attuale (riporti, rimaneggiamenti, scavi, urbanizzazioni) e la sua sovrapposizione con la tipologia di intervento da prevedere (stato di progetto), combinazione di attività che permette di definire se le opere progettuali interferiscono o meno con un piano campagna originario e quindi con un potenziale ordigno inesploso.
c) Analisi strumentale (Rilievo geofisico) - Nei casi in cui i due precedenti strumenti non fornissero risultati esaustivi, ad ulteriore consolidamento dei profili di imputabilità delle responsabilità e della riconducibilità del rinvenimento di ordigni bellici tra le cause imprevedibili e quindi tra le cause di forza maggiore, qualora non sia stato precedentemente definito il livello di rischio residuo, giova l’esecuzione di verifiche preventive sui terreni concessi mediante apposite strumentazioni di rilevamento, possibilmente a partire dalla verifica del piano campagna vegetale originario, documentate in apposito verbale (rapporto o relazione tecnica di attività) come elemento di possibile ulteriore prova della correttezza dell’operato delle parti in termini di responsabilità.
d) Messa in sicurezza convenzionale – Ovviamente per quei territori che sono stati interessati da azioni militari terrestri od aeree documentate, per i quali, in assenza di significativi interventi di antropizzazione, non poteva escludersi la presenza di ordigni bellici inesplosi” (livello di rischio residuo “non accettabile”) si deve procedere con ’intervento di antropizzazione (messa in sicurezza convenzionale) previsto da normativa vigente, al fine di garantire il completo disinquinamento mediante la totale eliminazione di eventuali ordigni residuati bellici presenti in un’area. Tale attività è rappresentato dalla bonifica precauzionale da ordigni bellici autorizzata, da eseguirsi secondo il parere vincolante dell’A.M. competente, in quanto autorizzata, diretta e collaudata dal Ministero della Difesa – Reparto Infrastrutture Ufficio Genio Militare, competente per territorio (5° Reparto Infrastrutture Ufficio Bcm Padova – Area Nord e 10°Reparto Infrastrutture Napoli – Area Sud ed Isole). Il riferimento normativo vigente in materia è rappresentato dal Decreto Interministeriale n 82 del 11 maggio 2015 (G.U. 28 giugno 2015), nuovo regolamento attuativo in materia di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, che riqualifica integralmente il settore bonifiche belliche e istituisce il nuovo albo ministeriale dei bonificatori accreditati, secondo sette categorie di riferimento, in relazione al potenziale documentato dell’impresa b.c.m.