D.Lgs n 20 del 24 febbraio 2012

In data 24 febbraio 2012 n 20 è stato emanato il nuovo D. Lgs n 20, decreto atto a modificare ed integrare il D. Lgs 66/2010, noto come “nuovo codice ordinamento militare”.
Tra le sostanziali modificazioni od integrazioni apportate, rimarchiamo l’attribuzione ribadita dell’esclusiva competenza del Ministero della Difesa in materia di ordigni esplosivi residuati bellici di ogni genere o tipo.
L’attività di bonifica bellica esclusiva di competenza ministeriale si sviluppa sempre attraverso le due tipologie standard di attività normalmente previste in territorio nazionale:
a) bonifica occasionale (legata ad operazioni di disinnesco, brillamento, rimozione ordigni residuati bellici), eseguita dagli organi tecnici preposti, sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio;
b) bonifica preventiva (legata ad operazioni di ricerca, individuazione, localizzazione, messa in luce e consegna ordigni residuati bellici repertati alle A.M. competenti per la loro distruzione), eseguita anche da imprese specializzate bcm, legalmente efficace esclusivamente se all’interno dell’iter procedurale di autorizzazione, direzione e controllo finale a cura del Genio Militare territorialmente competente.
Il decreto legislativo approvato in oggetto ribadisce l’esclusiva competenza del Ministero della Difesa per le bonifiche belliche, sia per l’esecuzione diretta che in appalto alle ditte specializzate bcm, in possesso della relativa qualifica ministeriale, le cui funzioni sono applicabili esclusivamente all’interno delle procedute previste ed autorizzate dall’organo ministeriale preposto.
In sintesi con il presente decreto vengono integralmente riprese le funzioni e competenze precedentemente sancite dall’ex D. Lgs 320/1946, riconducendo al Ministero della Difesa tutte le attività previste in materia di messa in sicurezza convenzionale (attività definita bonifica ordigni bellici).
Resta ancora in sospeso, peraltro in fase di definizione al Senato della Repubblica, l’iter procedurale per l’emendamento al D. Lgs 81/2008, inerente l’obbligo diretto a carico del CSP di procedere alla valutazione preliminare rischio bellico in ogni nuova opera, attività atta a definite l’eventuale necessità di procedere con successive operazioni di bonifica bellica, da inserire in sede di progettazione come onere di sicurezza, non soggetto a ribasso.

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Emendamento D.Lgs 81/2008 in materia ordigni residuati bellici

L’approvazione alla camera del testo di attuazione delle delega contenuta all’articolo 1 della legge 123/2007, in materia di sicurezza sul lavoro, intervenendo sugli articoli 28, 91, 100, 104, nonché sugli allegati XI e XV, del D. Lgs. 81/2008, ha di fatto e di diritto finalmente previsto esplicitamente la valutazione preliminare del rischio bellico residuale all’interno dell’attività di analisi dei rischi residuali possibili
L’estensione della disciplina della valutazione del rischio ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili,
interessati all’attività di scavo, produrrà effetti immediati in tutta la disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro; nel dettaglio riportiamo:
a) Obbligo a carico del CSP di eseguire la valutazione del rischio bellico, sentito il parere del Ministero della Difesa;
b) Obbligo a carico del CSP di prevedere la messa in sicurezza convenzionale (bonifica ordigni bellici) in aree a rischio;
c) Obbligo a carico Ministero della Difesa di istituire apposito albo professionale dei bonificatori con potenziale definito.
A nostro avviso tale emendamento modifica in modo importante la disciplina in oggetto; tra gli effetti positivi prodotti da tale modifica legislativa possiamo elencare:
a) Equiparazione legislativa rischio bellico ad altri rischi residuali già previsti da normativa in essere (archeologico, ambientale)
b) Definizione in sede di appalto di un costo stimato per la messa in sicurezza (bonifica bellica) non soggetto a ribasso;
c) Attribuzione a Ministero Difesa del compito di verifica requisiti imprese di bonifica (nuovo albo professionale)
I principali effetti negativi, sono riconducibili al problema della bassa disponibilità finanziaria in materia di sicurezza:
a) Aggravio delle responsabilità a carico del CSP, non suffragato spesso da adeguata copertura finanziaria;
b) Maggiori oneri strutturali a carico del Ministero della Difesa, per attività istruttorie e di controllo, nonché di verifica;
c) Appesantimento delle procedure di rilascio concessioni in sede di conferenza di servizi.
In sintesi riteniamo sia stato inserito un ulteriore tassello positivo per migliorare le condizioni di sicurezza per maestranze impegnate nei cantieri di lavoro in territorio nazionale; resta in sospeso (sul collo del CSP) l’eterna spada di Damocle derivante dalle scarse risorse finanziarie disponibili in materia di sicurezza lavoro.

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