In data 24 febbraio 2012 n 20 è stato emanato il nuovo D. Lgs n 20, decreto atto a modificare ed integrare il D. Lgs 66/2010, noto come “nuovo codice ordinamento militare”.
Tra le sostanziali modificazioni od integrazioni apportate, rimarchiamo l’attribuzione ribadita dell’esclusiva competenza del Ministero della Difesa in materia di ordigni esplosivi residuati bellici di ogni genere o tipo.
L’attività di bonifica bellica esclusiva di competenza ministeriale si sviluppa sempre attraverso le due tipologie standard di attività normalmente previste in territorio nazionale:
a) bonifica occasionale (legata ad operazioni di disinnesco, brillamento, rimozione ordigni residuati bellici), eseguita dagli organi tecnici preposti, sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio;
b) bonifica preventiva (legata ad operazioni di ricerca, individuazione, localizzazione, messa in luce e consegna ordigni residuati bellici repertati alle A.M. competenti per la loro distruzione), eseguita anche da imprese specializzate bcm, legalmente efficace esclusivamente se all’interno dell’iter procedurale di autorizzazione, direzione e controllo finale a cura del Genio Militare territorialmente competente.
Il decreto legislativo approvato in oggetto ribadisce l’esclusiva competenza del Ministero della Difesa per le bonifiche belliche, sia per l’esecuzione diretta che in appalto alle ditte specializzate bcm, in possesso della relativa qualifica ministeriale, le cui funzioni sono applicabili esclusivamente all’interno delle procedute previste ed autorizzate dall’organo ministeriale preposto.
In sintesi con il presente decreto vengono integralmente riprese le funzioni e competenze precedentemente sancite dall’ex D. Lgs 320/1946, riconducendo al Ministero della Difesa tutte le attività previste in materia di messa in sicurezza convenzionale (attività definita bonifica ordigni bellici).
Resta ancora in sospeso, peraltro in fase di definizione al Senato della Repubblica, l’iter procedurale per l’emendamento al D. Lgs 81/2008, inerente l’obbligo diretto a carico del CSP di procedere alla valutazione preliminare rischio bellico in ogni nuova opera, attività atta a definite l’eventuale necessità di procedere con successive operazioni di bonifica bellica, da inserire in sede di progettazione come onere di sicurezza, non soggetto a ribasso.
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