In visione le principali novità previste dal nuovo testo del decreto ambientale 2014, in fase di approvazione alla Camera.
Edilizia scolastica (articolo 16) - Per l’ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica è in arrivo un’opportunità in più. Una quota del fondo Kyoto pari a 350 milioni di euro verrà infatti dirottata sul capitolo scuole e università per finanziare interventi di efficientamento energetico. A prevederlo è l’articolo 16 della bozza di decreto. Le risorse (che fanno capo al fondo gestito da Cassa depositi e prestiti) potranno essere utilizzate da «soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia scolastica e universitaria» per interventi finalizzati all’incremento dell’offerta energetica. L’agevolazione è consistente perché l’interesse per 20 anni è fissato allo 0,25%, pari alla metà dell’attuale tasso per gli investimenti finanziati con il fondo Kyoto (fissato allo 0,50% dal decreto Economia del 17 novembre 2009). Ma soprattutto, Comuni e Province potranno accendere i nuovi mutui derogando ai pesanti vincoli imposti agli enti locali i specificati dall’articolo 204 del Tuel, sul rapporto tra vecchi e nuovi mutui. In alternativa allo strumento del mutuo, sarà possibile utilizzare anche lo strumento del fondo immobiliare. In questo caso, però, occorre che sia dimostrata «la convenienza economica e l’efficacia nei settori di intervento». Il finanziamento può avere una durata massima di 20 anni e il finanziamento potrà arrivare fino a un milione di euro «per interventi relativi esclusivamente agli impianti» e fino a due milioni di euro «per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell’involucro». Il finanziamento potrà avere una durata massima di 10 anni nel caso di interventi «relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione». In questo caso, l’importo del finanziamento non potrà superare i cinquecentomila euro. L’ottenimento delle risorse è subordinato a una «diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica». Inoltre, gli interventi devono consentire di raggiungere «un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni». Non mancano misure attuative: servirà un decreto Ambiente-Sviluppo economico-Economia per individuare «criteri e modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato» oltre alle «caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare (…) al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica». Infine il testo precisa che «il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, è assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione».
Dissesto idrogeologico (articolo 17) - Resta confermato in tutti i dettagli, invece, il pacchetto che prevede novità sul fronte del dissesto idrogeologico. In base alla bozza di decreto i governatori vengono automaticamente nominati commissari straordinari, allo scopo di attuare gli accordi di programma sottoscritti da ministero dell’Ambiente e Regioni per spendere i fondi assegnati dall’esecutivo negli ultimi anni al contrasto del dissesto idrogeologico. I governatori, nel giro di quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, diventano titolari della relativa contabilità speciale. Con la cancellazione degli attuali commissari si ottiene un risparmio di due milioni di euro. Per la progettazione, l’affidamenti dei lavori e tutte le altre attività i governatori potranno appoggiarsi agli uffici tecnici dei Comuni, dei provveditorati e dell’Anas. Al commissario viene attribuito il potere di approvazione e autorizzazione dei progetti: la sua parola potrà sostituire «tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione dell’intervento». Arrivando a poter modificare la strumentazione urbanistica vigente. Con una eccezione, introdotta nella versione finale del testo; vengono fatti salvi i pareri e gli atti di assenso di competenza del codice dei Beni culturali legati al relativo Codice. Gli interventi viaggeranno su due binari. Le risorse stanziate entro il 31 dicembre del 2013 dovranno essere spese, in base all’ultima legge di stabilità, entro la fine del 2014. Tutto quello che invece, sarà impegnato entro il 30 giugno del 2014 dovrà essere speso per la fine del 2015. I presidenti, con cadenza almeno trimestrale, provvederanno ad aggiornare via internet i dati sullo stato di avanzamento degli interventi. Criteri, modalità ed entità delle risorse saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio che si avvarrà anche della struttura di missione guidata da Erasmo D’Angelis.
Valutazione di impatto ambientale (articoli 19 e 24) - Scende da cinquanta a quaranta il numero di commissari che compone la Commissione tecnica per la verifica dell’impatto ambientale presso il ministero dell’Ambiente. Inoltre, per superare una procedura di infrazione aperta da Bruxelles sul recepimento della direttiva 2011/92/Ue, vengono rivisti alcuni aspetti tecnici relativi ai progetti da sottoporre a valutazione. In particolare, si adegua la definizione di “progetto” a quella europea, portando quindi l’ambito di applicazione della disciplina Via a coincidere con il disposto comunitario. Per altro verso, si stabiliscono le modalità di definizione delle soglie per la valutazione di assoggettabilità a Via, prevedendo che «con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente limitatamente ai progetti di infrastrutture e il Ministero per lo sviluppo economico, siano stabiliti i criteri e le soglie nel rispetto dell’Allegato III della direttiva vigente e che le Regioni potranno adeguare tali criteri e tali soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali».
Fondi europei (articolo 19) -Per spendere in maniera più efficace i fondi europei rimasti ancora fermi, relativi alla programmazione 2007-2013, vengono introdotte delle deroghe, che si prestano a una doppia lettura. Ai soggetti titolari di risorse destinate “dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi” vengono concessi, per accelerare i tempi, poteri di deroga alle norme del Codice appalti e alla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. La formulazione della norma, però, potrebbe aprire a un’operazione di riprogrammazione dei fondi, per velocizzarne la spesa.
Gestione dei rifiuti (articolo 21) - Vengono riviste, appesantendole, le sanzioni per chi tratta i rifiuti senza autorizzazione. Si passa dalla categoria della contravvenzione a quella del delitto e viene introdotta la confisca per i beni che sono serviti a commettere il reato o per i proventi illeciti. In caso di rifiuti non pericolosi la pena massima passa da un anno a due anni di arresto o, in alternativa, trentamila euro di ammenda (prima erano 26mila). In caro di rifiuti pericolosi, invece, l’arresto passa da due a quattro anni e la multa da 26mila a 50mila euro. Vengono appesantite anche le pene per chi realizza discariche non autorizzate e per chi traffica illecitamente rifiuti.
Gestione di materiale radiattivo, nasce la categoria generale OG14 art.22) - Modifiche anche al codice appalti, con il riconoscimento di una lavorazione specifica che riguarda lo smantellamento di impianti e la gestione di rifiuti radioattivi, con l’istituzione di una nuova categoria generale, che si aggiunge alle 13 già istituita. La nuova categoria generale OG14 è dedicata alle attività riconducibili alle «Opere e servizi professionali attinenti allo smantellamento di impianti e gestione di rifiuti radioattivi». All’interno di questa categoria sono incluse «le opere, le attività e gli interventi necessari allo smantellamento e alla messa in sicurezza di impianti nucleari e a tutte le attività connesse e conseguenti». Sono inclusi i seguenti interventi e attività: progettazione e realizzazione di impianti di condizionamento e di trattamento di rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi; progettazione e realizzazione di depositi temporanei e permanenti, nonché di contenitori per il trasporto e la conservazione di materiali e di rifiuti radioattivi; raccolta, trattamento, stoccaggio e conservazione di materiali e rifiuti radioattivi di origine industriale, sanitaria e di ricerca; bonifica di siti e infrastrutture oggetto di contaminazione diretta o indiretta.
Bonifiche, procedura semplificata e accelerata (art. 22) - Sono varie le misure in materia di bonifica dei suoli, attuate dal decreto attraverso la modifica e l’integrazione del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale). Viene introdotta una procedura semplificata per realizzare da parte del privato (a proprie spese) interventi di bonifica. La procedura semplificata – stando al testo del decreto legge – si applica anche alle procedure ordinarie in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto legge. La misura, si legge nella relazione, «risponde alla necessità e urgenza di superare le difficoltà e le incertezze procedimentali della disciplina vigente che rallentano l’attuazione e l’approvazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati». La semplificazione è finalizzata a ridurre il livello di contaminazione «a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione». Dopo la presentazione dei progetti esecutivi alla Regione, la conferenza dei servizi deve essere convocata entro 30 giorni. ed entro i successivi 90 giorni la regione adotta una determinazione conclusiva «che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato». Entro i successivi 30 giorni il promotore comunica l’avvio dell’intervento, che si deve concludere entro massimo 18 mesi (12 mesi più 6 di eventuale proroga). Se si supera questo termine si torna alla procedura ordinaria. Una volta «conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda».
Recupero e riutilizzo dei rifiuti non pericolosi (art. 22) - Novità anche in materia di recupero di rifiuti non pericolosi. Il decreto, intervenendo con una modifica al codice Ambiente (articolo 216), recepisce nell’ordinamento nazionale le procedure autorizzative sulle attività di recupero disciplinate dai regolamenti comunitari che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali. In particolare, si dispone che «le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti individuati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 e dal presente articolo a condizione che, ferme le quantità massime stabilite dai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dagli atti dell’Unione Europea adottati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva».
Bonifica di siti militari (articolo 22) - Il provvedimento interviene anche in materia di bonifica dei siti della Difesa, ai fini di un riutilizzo a scopi diversi. In particolare, spiega la relazione, «la nuova formulazione del comma 5-bis dell’articolo 184 del d.lgs. n. 152 del 2006, anche nel rispetto di una maggiore sistematicità dell’impianto normativo del codice dell’ambiente, non reca più alcun riferimento alla materia di messa in sicurezza e bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, nonché in materia di individuazione delle concentrazioni di soglia di contaminazione ad esse applicabili».
Fondo di garanzia opere idriche (art 29) - Nasce il fondo di garanzia per le opere idriche “al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per l’efficientamento, per l’adeguamento agli standard europei e per lo sviluppo delle infrastrutture”. Il fondo non dovrà portare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i criteri per il suo utilizzo dovranno essere definiti da un Dpcm, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Questi criteri dovranno privilegiare gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, allo scopo di velocizzare gli investimenti.