Ormai di prossima emanazione il decreto attuativo del D.Lgs 50/2016 in materia di progettazione. Come stabilito dall’articolo 23 del medesimo codice, vengono modificati i contenuti sostanziali della progettazione sulla base dei tre livelli standard previsti. Il progetto di fattibilità tecnica rivestirà un ruolo chiave determinante ai fini della progettazione complessiva dell’opera, garantendo alla pubblica amministrazione ed alle imprese stesse un dato tecnico ed economico finale, privo delle modifiche sostanziali che avvenivano nelle successive fasi progettuali. In fase di fattibilità tecnica (ex preliminare) vengono preposte tutte le indagini ed analisi di dettaglio (storiche, geofisiche, sismiche, topografiche, urbanistiche, geologiche, geognostiche) necessarie e funzionali per garantire i livelli di progettazione successivi e la relativa futura “cantierabilità” dell’opera complessiva. In sede di fattibilità tecnica ed economica verranno analizzate tutte le possibili interferenze ed alternative percorribili, compresa l’eventuale “opzione zero”, cioè la non realizzazione dell’intervento. Il progetto definitivo verrà pertanto debitamente ridotto, mentre la progettazione esecutiva dovrà essere integrata da specifico “piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti”, in relazione al ciclo di vita della stessa.
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