Posto un ulteriore tassello nella gestione del processo di valutazione rischio bellico residuo, prevista come noto da normativa nazionale in essere (T.U.S. 81/2008 e s.m.i. Legge 177/2012). In data 29 dicembre 2015, in esito a specifico interpello prodotto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ente legiferante di concerto con il Ministero della Difesa, ai sensi del D.M.82/2015 del”Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177., ha emesso parere in merito all’attività di “Valutazione Rischio Bellico”, obbligo sancito ai sensi della medesima legislazione (Legge n.177/2012). Nel merito, in risposta a tre quesiti specifici posti, l’organo ministeriale ha sancito i seguenti principi cardine in materia: a) La valutazione del rischio bellico deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi tipo e natura; b) La valutazione del rischio bellico deve sempre essere eseguita dal C.S.P. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) nell’ambito del P.S.C. (Piano Sicurezza e Coordinamento), utilizzando come strumenti analisi storiografica, analisi documentale e, ove non esaustive le precedenti, un’analisi strumentale integrativa; c) Non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale univoca di tutte le aree del territorio nazionale interessate da rinvenimenti di ordigni residuati bellici. In merito a ciò il Ministero della Difesa, organo preposto ad emettere “parere vincolante” in materia di messa in sicurezza convenzionale (bonifica bellica), ha avviato un progetto di elaborazione di un database geografico atto ad armonizzare tali informazioni, da mettere a disposizione in futuro di ogni soggetto interessato che ne’ abbia necessità.
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