Anticipiamo le principali modifiche inserite nel nuovo codice appalti in versione 2016. Freno al massimo ribasso. Limiti fortissimi all’appalto integrato. E gare fatte, di norma, sul progetto esecutivo. Letta con la lente di professionisti, la riforma degli appalti che sta nascendo in queste ore al Senato è una piccola rivoluzione, votata all’apertura del mercato della progettazione nei lavori pubblici e alla valorizzazione dei progetti. Spunti che potrebbe prendere ancora più tono se fosse precisata un’indicazione sulla quale, almeno per ora, il Ddl delega dice davvero poco: i requisiti per l’accesso alle gare per i servizi di progettazione. Il passaggio chiave sulla materia della progettazione è la lettera q) del disegno di legge, in base a un emendamento depositato dai relatori. Qui si affronta, in primo luogo, la questione dell’appalto integrato. Il ricorso all’affidamento di progettazione ed esecuzione in una soluzione unica va limitato “ai casi in cui l’appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico, che superino in valore il 70 per cento dell’importo totale dei lavori”.
Gare solo sull’esecutivo. Quindi, di norma la progettazione andrà fatta prima della gara per i lavori. Tanto che, di regola, la delega prevede la messa a gara del progetto esecutivo. Questi principi, almeno in teoria, dovrebbero produrre l’effetto combinato di aprire il mercato dei servizi per i professionisti: scende il numero elaborati dalle imprese e aumentano le opportunità perché le stazioni appaltanti, nell’impossibilità di farsi tutto in casa, dovranno investire più risorse in bandi.
Stop al massimo ribasso. E qui arriva un altro punto importante: questi bandi non potranno essere costruiti al risparmio. La fase progettuale, secondo la riforma, deve essere valorizzata, promuovendola con lo scopo di migliorare la qualità architettonica. Quindi, la riforma prevede l’esclusione “del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta”. Una norma che specifica quello che altrove viene stabilito dal Ddl: negli appalti ad alta intensità di manodopera bisogna sempre usare l’offerta economicamente più vantaggiosa. E questo vale anche per la progettazione. Finisce, così, la storia dei bandi di progettazione affidati con ribassi record.
Il punto interrogativo dei requisiti. Resta, per adesso, soprattutto un punto in sospeso. Oggi l’accesso alle gare di progettazione è limitato da una serie di requisiti parecchio stringenti, fissati dal Regolamento appalti, in materia di fatturato e dipendenti degli studi. I Consigli nazionali di architetti, ingegneri e geometri si battono da anni per ottenere un taglio di questi requisiti. La riforma non dice nulla di preciso sul tema. Anche se, tra i primi criteri, è previsto il “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive”. Quindi, il nuovo Codice non potrebbe introdurre requisiti restrittivi per i professionisti. Almeno in teoria.