E’ stata approvata in data 30 ottobre 2012, n. 4536 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre, una circolare firmata dal direttore generale del ministero delle Infrastrutture Bernadette Veca, che fornisce alcuni fondamentali chiarimenti in materia di lavori pubblici, relativi in particolare al mancato coordinamento tra Codice e regolamento dopo le correzioni apportate dal Governo alla disciplina sui lavori pubblici.
In sintesi riportiamo i principali chiarimenti sanciti dalla normativa citata:
• Importo massimo di 40mila euro per l’affidamento fiduciario (in economia) dei servizi di progettazione;
• Obbligo di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle gare di ingegneria e architettura solo oltre i centomimila euro.
• Contratto di avvalimento necessario, a pena di esclusione, nelle gare di servizi e forniture.
• Possibilità di di mutare l’avvalimento in subappalto, secondo limiti stabiliti in dettaglio.
• Possibilità di partecipare alle gare di progettazione e fornitura inferiori a 20mila euro anche autocertificando il rispetto degli obblighi contributivi (Durc).
• Possibilità di partecipare alle gare per le imprese che abbiano richiesto la verifica triennale alle Soa prima della scadenza, anche se nel nuovo regolamento non viene stabilito un termine finale per la richiesta di verifica.
Incarichi di progettazione. La circolare affronta il problema del mancato coordinamento tra Codice e regolamento (Dpr 207/2010) sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sotto i 20mila euro. Il Dl 70/2011 (capostipite dei cosiddetti decreti sviluppo) ha innalzato la soglia per gli incarichi fiduciari di progettazione a 40mila euro, «dimenticandosi» di apportare la stessa modifica nelle norme di attuazione contenute nel regolamento.
La circolare ricorda che «le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono sulle fonti di rango secondario.
Si chiarisce pertanto che “l’importo massimo consentito per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia è da intendersi pari a 40.000 euro». Nel caso specifico dei servizi di progettazione si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 125, comma 11, del Codice. Dunque: cottimo fiduciario tra 40mila e 100mila euro (affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici) e incarico diretto del Rup sotto i 40mila euro.
Sempre in tema di servizi di progettazione la circolare chiarisce anche in quali casi è da considerare vincolante il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per affidare gli incarichi. Secondo il ministero l’obbligo di includere parametri aggiuntivi rispetto al prezzo «vige unicamente per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a tale soglia è possibile operare una scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso».
Avvalimento. La circolare chiarisce innanzitutto che, nonostante le lacune di coordinamento tra Codice e regolamento, l’istituto dell’avvalimento è applicabile anche ai servizi e alle forniture. Questo comporta che, come accade nelle gare di lavori, la mancata presentazione del contratto di avvalimento in gara comporta l’esclusione dalla procedura. Si tratta di una causa di esclusione «tassativa» che vale sia «nell’ipotesi di “mancanza materiale” del contratto, che in presenza di un difetto costitutivo e giuridicamente rilevante dello stesso (contratto nullo, sottoposto a condizione meramente potestativa ovvero altre ipotesi di nullità del contratto)».
Altri chiarimenti riguardano il rapporto tra avvalimento e subappalto.
Viene ribadita la possibilità prevista dall’articolo 49, comma 10 del Codice, di mutare l’avvaleimento in subappalto. A condizione, però, di rispettare i limiti imposti dall’articolo 11 del Codice per cui «a titolo esemplificativo, nel caso di avvalimento per metà dei requisiti di gara, lo stesso non potrà divenire subappalto del 50% (e quindi oltre il limite del 30%) ma potrà mutare in subappalto per il 30% massimo, utilizzando l’istituto dell’avvalimento per il restante 20%».
La facoltà di trasformazione dell’avvalimento in subappalto non può però «essere esercitata in modo automatico», «dovendo, di converso, l’appaltatore, necessariamente proporre l’istanza all’uopo prescritta e rispettare le disposizioni di cui all’articolo 118 del codice», tra cui «conferire un prezzo al subappaltatore con un ribasso non superiore al 20% dei valori di offerta – a nulla valendo l’eventuale prezzo concordato per l’avvalimento – e trasferendo al subappaltatore i costi della sicurezza per le attività realizzate, anche se questi non erano dovuti in costanza di mero avvalimento».
Durc. Con la circolare arriva un importante chiarimento sull’autocertificazione del documento di regolarità contributiva (Durc) negli appalti di servizi e forniture inferiori a 20mila euro. Il Dl 70/2011 ha infatti previsto che in questi casi il concorrente possa produrre una dichiarazione sostitutiva e che le amministrazioni, invece di acquisire il documento d’ufficio, «sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive». Al riguardo, la circolare chiarisce che oltre che per l’aggiudicazione, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e per il collaudo, la dichiarazione sostitutiva relativa al Durc «è ammissibile» anche per la stipula del contratto.
Pagine
-
Articoli recenti
novembre: 2024 L M M G V S D « apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30